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Per trasportare un solo animale (cane o gatto), non occorre
la rete tra la parte anteriore e posteriore della vettura, purché il cane sia
sistemato in modo da non costituire intralcio o pericolo per la guida (deve
stare comunque nella parte posteriore dell'auto). Se si trasportano 2 o più
Animali, si deve installare la rete divisoria, oppure tenere gli Animali negli
appositi "trasportini".
E' consentito il trasporto gratuito di piccoli animali
domestici racchiusi in appositi contenitori di dimensioni non superiori a
70x50x30 cm. Gatti o piccoli cani possono essere tenuti sciolti, sotto la
diretta sorveglianza del proprietario. Nei treni a scompartimenti sono ammessi
anche cani di grossa taglia a condizione che non rechino disturbo e siano muniti
di guinzaglio e museruola, oppure si possono tenere liberi, ma occorre prenotare
l'intero scompartimento. Per il trasporto degli animali di grossa taglia e' di
regola dovuto un pagamento di un biglietto di seconda classe a prezzo ridotto
del 40%. Un cane guida in accompagnamento a un viaggiatore non vedente è
ammesso gratuitamente in qualunque treno e classe. Nelle carrozze a cuccette in
uso esclusivo, come pure nei comparti letto ad uso esclusivo è consentito il
trasporto di cani e gatti previo pagamento della relativa tassa di trasporto.
Dall'8 giugno 1997 e' in vigore una nuova normativa: essa prevede che si possa
portare il cane in vagone letto prenotato per intero, pagando il biglietto anche
per il cane ed una tassa di disinfestazione di 70.000 lire e non sussiste
problema se si viaggia con un Intercity, purché si paghi il biglietto del cane
e gli si metta la museruola. Il cane di media o grossa taglia non e' accettato
nell'Eurostar (ETR 460 e ETR 500) solo per il fatto che lo spazio per il
passeggero non è sufficiente per poterlo tenere accanto. Sono ammessi solo se
contenuti all'interno di un contenitore che possa essere posto al di sotto del
sedile. Nei treni Eurostar Italia possono viaggiare solo i cani guida per i
ciechi, a tutti gli altri animali è vietato l'accesso.
I regolamenti per il trasporto e relativo costo variano a seconda
delle compagnie aeree.
Alitalia
L'animale
domestico è considerato al di fuori della normale franchigia ed è perciò
soggetto al pagamento del supplemento di eccedenza, che, a
parte le differenze legate all’itinerario, verrà calcolato in base al peso o al
numero di esemplari. Di norma, l'animale domestico viene accettato come bagaglio
registrato; tuttavia, su richiesta e previa prenotazione, può essere consentito
il trasporto in cabina, a specifiche condizioni. 
L’animale deve essere tenuto sempre in un contenitore-cuccia,
le cui dimensioni massime consentite sono:
- 48 cm. di lunghezza
- 33 cm. di larghezza
- 26 cm. di altezza
Il contenitore deve consentire all’animale di stare in una
posizione naturale e di potersi girare e accucciarsi.
Deve essere ben aerato, impermeabile e naturalmente fatto di materiale talmente
robusto che l’animale non possa distruggerlo dall’interno. Un contenitore può
portare anche più animali, a condizione che siano della stessa specie e che non
superino il numero di 5 e il peso totale di 6 kg, compreso il cibo e il
contenitore stesso.
Se non dovessi avere un tuo contenitore, puoi acquistare uno
dei 2 modelli messi a disposizione da Alitalia presso gli scali serviti: uno per
il trasporto in cabina, l’altro per il trasporto in stiva.
Nel caso in cui non sia rispettata anche una delle condizioni previste o
comunque l'animale arrechi disturbo ai passeggeri, il Comandante titolare del
volo ha la facoltà di farlo trasferire in bagagliaio o sbarcarlo al primo scalo.
Movimentazione dei cani, gatti e furetti, al seguito dei viaggiatori,
dall’Italia verso gli altri Paesi dell’Unione Europea
Dal 1o ottobre 2004 entra in vigore la
nuova normativa sanitaria
dell’Unione Europea che disciplina la movimentazione tra i Paesi membri
dell’Unione europea dei cani, gatti e furetti, nonché l’introduzione e la
reintroduzione di tali animali, provenienti dai Paesi terzi, nel territorio
comunitario.
La nuova normativa comunitaria riguarda la movimentazione, senza alcun fine
commerciale, degli animali accompagnati dal loro proprietario o da una persona
fisica che ne assume la responsabilità per conto del proprietario durante il
movimento.
La movimentazione degli animali da compagnia al seguito dei viaggiatori,
dall’Italia verso gli altri Paesi dell’Unione europea, è possibile alle seguenti
condizioni.
- Gli animali da compagnia che viaggiano al seguito dei proprietari o
responsabili verso uno Stato membro dell’Unione europea, diverso dalla Gran
Bretagna, Irlanda, Svezia e Malta, devono essere muniti del passaporto
comunitario individuato dalla decisione 2003\803\CE della Commissione del 26
novembre 2003 e identificati tramite un tatuaggio chiaramente
leggibile o un microchip in relazione a quanto previsto al riguardo dalla
normativa nazionale del Paese membro di destinazione.
Il passaporto, rilasciato dal Servizio Veterinario Ufficiale, deve attestare
l’esecuzione della vaccinazione antirabbica e, se del caso, di una nuova
vaccinazione antirabbica in corso di validità.
Inoltre, per la movimentazione verso la Finlandia degli
animali da compagnia è necessario il trattamento preventivo per l’echinococco,
che deve essere effettuato massimo 30 giorni prima dell’arrivo in Finlandia
degli animali.
In relazione a questo particolare aspetto ulteriori informazioni possono
essere acquisite dal sito del Ministero
dell'Agricoltura e Foreste della Finlandia.
Si consiglia, inoltre, a chi intendesse viaggiare con il proprio animale da
compagnia di età inferiore ai 3 mesi e non vaccinato nei confronti della rabbia,
di rivolgersi preventivamente all’Ufficio Consolare del Paese membro verso il
quale si desidera portare l’animale, al fine di assicurarsi se il Paese di
destinazione consenta l’introduzione nel proprio territorio di cani, gatti e
furetti di età inferiore ai 3 mesi e non vaccinati nei confronti della rabbia;
qualora ciò sia consentito l’animale deve essere munito comunque di un
passaporto e deve aver soggiornato dalla nascita nel luogo in cui è nato, senza
entrare in contatto con animali selvatici che possano essere stati esposti
all’infezione del virus della rabbia, oppure deve essere accompagnato dalla
madre da cui è ancora dipendente.
- I cani e i gatti movimentati al seguito dei viaggiatori verso la Gran
Bretagna, l’Irlanda, la Svezia e Malta, devono essere muniti del
passaporto comunitario individuato dalla decisione 2003\803\CEE del 26
novembre 2003 e identificati esclusivamente tramite un microchip.
Nel passaporto dell’animale deve essere attestata , da parte del
veterinario ufficiale o autorizzato dall’Autorità competente,
l’esecuzione :
- della vaccinazione nei confronti della rabbia e, se del caso, di una
nuova vaccinazione in corso di validità;
- l’esecuzione presso un Laboratorio riconosciuto dalla Commissione
europea della titolazione(esame del sangue), con esiti
favorevoli ( titolo pari o superiore a 0,5 UI|ml ), degli anticorpi
neutralizzanti nei confronti del virus della rabbia; si precisa che il
campione di sangue per l’esecuzione della titolazione deve essere prelevato
dall’animale, da parte di un veterinario, dopo circa 30 giorni la
vaccinazione e almeno 6 mesi prima della movimentazione verso il Regno Unito
e l’Irlanda e 120 giorni dopo la vaccinazione per l’introduzione in Svezia.
I laboratori riconosciuti in Italia sono:
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
Via Romea 14\A
35020 Legnano ( PD)
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise
Via Campo Boario
64100 Teramo
- Istituto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana
Via Appia Nuova 1411
00178 Roma Capannelle
Nel passaporto devono essere attestati, dal veterinario privato, i
trattamenti effettuati prima della movimentazione nei confronti delle zecche e
dell’echinococco secondo le modalità individuate dalle rispettive norme
nazionali dei Paesi di destinazione.
Si ricorda che la titolazione degli anticorpi non va rinnovata per gli
animali che, dopo la titolazione, siano stati regolarmente rivaccinati senza
interruzione del protocollo di vaccinazione prescritto dal laboratorio di
fabbricazione.
Per quanto concerne i furetti movimentati al seguito dei viaggiatori si
precisa che gli animali devono essere identificati tramite microchip e muniti
del passaporto comunitario attestante l’esecuzione della vaccinazione
antirabbica in corso di validità nonché l’avvenuto trattamento preventivo
antiparassitario nei confronti delle zecche e dell’echinococco secondo le norme
nazionali.
Si ricorda che l’introduzione dei cani e dei gatti nel Regno Unito, per un
periodo di 5 anni dall’entrata in vigore del Regolamento 998\2003 ( 2 ottobre
2003) è soggetta di fatto a tutte le condizioni del PET TRAVEL SCHEME
di cui all’apposita sezione del sito del Ministero della salute “
Viaggiare con gli animali “; i certificati finora utilizzati per gli animali
devono essere ovviamente sostituiti dal passaporto comunitario.
E’ vietato introdurre nel Regno Unito, Svezia, Irlanda e Malta cani e gatti
di età inferiore ai tre mesi.
Si consiglia comunque, per quanto concerne le disposizioni per la
movimentazione degli animali verso Gran Bretagna, Svezia, Irlanda e Malta, di
consultare, prima di programmare il viaggio con il proprio animale, anche i
seguenti siti per ulteriori informazioni:
-
Irlanda
- Svezia
- Gran
Bretagna
- Malta
Norme comuni per la movimentazione verso tutti gli stati membri
Dopo il 1° ottobre 2004 potranno essere movimentati dall’Italia verso gli altri
Paesi comunitari, al seguito dei rispettivi proprietari o responsabili , cani,
gatti e furetti anche non scortati dal passaporto conforme al modello della
decisione 2003\803 CEE, a condizione che tali animali siano accompagnati da un
certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale prima del 1°
ottobre 2004, ancora valido con riferimento alla durata della efficacia della
vaccinazione nei confronti della rabbia conformemente alle istruzioni fornite
dai laboratori di fabbricazione, e attestante la sussistenza di tutte le
condizioni richieste dalla normativa comunitaria.
Il passaporto
Il passaporto ha una
forma tipografica standard ed ogni pagina deve riportare il numero di passaporto
così composto: codice ISO dello Stato, codice ISTAT della Regione, numero
progressivo di nove cifre individuato secondo le modalità di ciascuna Regione.
Il passaporto, prodotto dalle Regioni, è redatto in lingua italiana ed
inglese e comprende le pagine relative:
- alla copertina di colore blu;
- all’identificazione e descrizione dell’animale e alle generalità del
proprietario;
- alla vaccinazione antirabbica;
- alla titolazione degli anticorpi contro la rabbia (solo per Regno Unito,
Svezia, Irlanda e Malta);
- agli eventuali trattamenti antiparassitari contro le zecche e
l’Echinococco (ove richiesti) ;
- alla visita clinica (ove richiesta);
- alle altre eventuali vaccinazioni;
- alla legalizzazione.
Coloro che sono interessati al rilascio del passaporto per i propri cani,
gatti o furetti debbono farne richiesta al il Servizio Veterinario della ASL
competente per territorio che provvede al rilascio del relativo documento.
Il passaporto, vale anche ai fini del rientro dell’animale dai Paesi terzi.
Trasponditore (
microchip )
Tutti i cani, gatti e furetti che devono essere movimentati in ambito
Comunitario devono essere identificati tramite applicazione di microchip.
Durante un periodo di transizione di otto anni dall’entrata in vigore del
presente Regolamento, gli animali già identificati con tatuaggio leggibile, che
comunque va riportato sul passaporto, potranno essere movimentati nei paesi
Comunitari anche senza microchip, salvo che il Paese di arrivo (Regno Unito,
Svezia, Irlanda e Malta) non pretenda l’identificazione con microchip.
Microchip
Il microchip è un dispositivo permanente di identificazione che deve essere
applicato sotto la pelle dell’animale. A tale proposito si raccomanda che venga
usato il tipo di microchip conforme alla norma ISO (International Standards
Organisation) 11784 o all’Allegato A della Norma ISO 11785.
Possono, tuttavia, essere utilizzati anche microchip diversi da quelli indicati,
ma in tal caso il proprietario o la persona fisica che assume la responsabilità
degli animali da compagnia per conto del proprietario deve, in occasione di
qualsiasi controllo, fornire i mezzi necessari per la lettura del trasponditore
(fornire il lettore adatto). Il numero di microchip dovrà essere riportato sul
passaporto nella pagina relativa alla identificazione dell’animale, dove verrà
specificato anche data di impianto e localizzazione del microchip
Le informazioni sulle norme per il trasporto
sono state tratte dal sito Internet dell'Ente Nazionale Protezione Animali
(ENPA) e dal del sito del Ministero della salute |